Prendendo spunto da un post pubblicato ieri in forum riesumo questa discussione per approfondire alcuni aspetti legali, piuttosto che morali, della pirateria informatica, nel nostro caso, di ebook.
Non so quanti di voi ieri abbiano letto una discussione, che ora abbiamo tolto, in cui una persona sponsorizzava quello che lui definiva un “
servizio a favore della cultura”, ossia vendeva ebook a prezzi scontati, rispetto al prezzo di copertina. Tal persona diceva di averli acquistati, privati di drm, e poi messi a disposizione per la vendita. Ai fini della valutazione della legittimità di quanto faceva, se li ha acquistati o ottenuti illegalmente in effetti cambia poco, sempre reato è (e non illecito, badate bene una differenza non da poco), dato che non aveva una licenza per venderli.
Ma partendo dal presupposto che non riesco ad immaginare nessuno di voi talmente stolto da pensare di poter vendere ebook in modo illegale, sponsorizzando oltretutto tale servizio in modo pubblico, penso sia comunque di interesse generale sapere quali sono le conseguenze del possesso, diffusione, acquisto e vendita di materiale protetto da diritto d’autore.
La normativa fa una sostanziale differenza fra chi detiene, per uso personale, materiale coperto da diritto d’autore e chi lo vende o acquista.
CITAZIONE
La regola generale è riconducibile all’art. 171 comma 1 lett. a-bis in quanto prevede che “è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma, mette a disposizione del pubblico, immettendo in un sistema di reti telematiche mediante connessioni di qualsiasi genere un’opera dell’ingegno protetta da o parte di essa”.
Esistono, come già anticipato, anche casi specifici sui quali è bene fare chiarezza.
Il primo, è relativo al download di un file (come ad esempio un film), per uso strettamente personale, coperto da copyright. In questa situazione, ex art. 174 ter, pur non venendo in rilievo alcuna fattispecie delittuosa, il comportamento risulterà comunque illecito essendo prevista una sanzione pecuniaria amministrativa.
Un’altra ipotesi che presenta maggiori criticità è costituita dal soggetto che, dopo aver scaricato un file coperto da copyright, decida di condividerlo (ad esempio mediante un software di file sharing come emule), riprodurlo online o venderlo. Le maggiori criticità vengono appunto in rilievo nel momento in cui l’utente mette a disposizione di altri il file, i quali possono a loro volta condividerlo, fino a rendere minime o annullare del tutto le possibilità di guadagno derivanti dalla commercializzazione del prodotto da parte del titolare.
In questo caso, se l’azione è avvenuta con scopo di lucro, la sanzione sarà di carattere penale e molto più severa visto che l’art. 171 ter prevede, in questi casi, la reclusione da sei mesi a tre anni e una multa da euro 2.582 a euro 15.493; quando invece l’azione avviene in assenza dello scopo di lucro si applicherà la generale disciplina citata in precedenza ex art. 171
Fonte e ulteriori dettagli interessanti anche sullo sharing http://bit.ly/2o2jR4FIn pratica il possesso e la condivisione senza scopo di lucro è illecito amministrativo, se la diffusione determina lucro allora è reato penale.
Su questo aspetto, del penale, inoltre, da quanto capisco, si dibatte se sia o meno rilevabile il reato di ricettazione (o meglio incauto acquisto) nel caso in cui si acquisti materiale di cui non si possa rilevarne la legittimità, e quindi nel nostro caso, gli ebook pirata. Secondo alcune sentenze se si acquista materiale coperto da diritto d’autore da chi evidentemente non ha il diritto di venderlo, si presuppone il reato di incauto acquisto, secondo altri no è solo illecito amministrativo.
Di seguito alcune fonti al riguardo.http://bit.ly/2GfQkuFhttp://bit.ly/2EtiOkghttp://bit.ly/2Bvj2ssIn pratica quindi un po’ ovunque si legge che detenere e condividere è illecito amministrativo (
che poi la polizia postale o la guardia di finanzia si mettano a perseguire tutti coloro che hanno materiale pirata mi sembra un po’ difficile, ma questa ovviamente è una mia considerazione personale) mentre venderlo è sicuramente reato. Si dibatte (o almeno io non sono in grado di comprenderlo a pieno) se lo sia anche l’acquisto.
Personalmente quindi vi consiglio, almeno, di non acquistare materiale pirata, a scanso di possibili interpretazioni restrittive o meno della legge.
Anzi se qualcuno ha conoscenze più adeguate in merito e vuole condividerle con noi è ben accetto.